Art. 17.
(Cessazione dell'attività professionale).

      1. L'investigatore privato è cancellato dall'albo nazionale o dall'elenco di cui all'articolo 10 quando risulta che è venuto a mancare il requisito dell'attività professionale continuativa. La cancellazione è disposta dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per l'investigatore che ha almeno dieci anni di iscrizione ai citati albo o elenco.
      2. Nel calcolo dei termini indicati al comma 1 non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche, ovvero all'espletamento degli obblighi militari.